Attività

Clausole valutative: L.R. 2 ottobre 2024, n. 19 - Umbria

Valorizzazione della dieta mediterranea

Art. 6
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di promozione e valorizzazione della dieta mediterranea.
2. Per la finalità del comma 1 , la Giunta regionale, anche avvalendosi del Comitato di cui all' articolo 4 , trasmette all'Assemblea legislativa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione contenente dati e informazioni di dettaglio in merito a:
a) gli interventi e le iniziative realizzate nell'anno di riferimento, in attuazione del programma di cui all' articolo 3, comma 2 , con l'indicazione delle risorse finanziarie impiegate per ciascun intervento;
b) gli interventi e le iniziative realizzate dalla Regione nell'ambito della programmazione generale e settoriale, a partire dal Piano regionale della prevenzione, nonché nell'ambito dei programmi operativi europei finanziati dai fondi strutturali europei, inerenti alla presente legge;
c) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.
3. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.