Attività

Clausole valutative: L.R. 21 novembre 2024, n. 18 - Lombardia

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)

Art. 6
Clausola valutativa
1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
a) lo stato di attuazione delle funzioni attribuite dall'articolo 3 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche per la tutela dei diritti degli anziani;
d) l'entità e la gravità delle violazioni riscontrate, nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti rilevate sul territorio.
2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale secondo quanto previsto dall'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.