Attività

Clausole valutative: L.R. 4 novembre 2024, n. 26 - Umbria

Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali

Art. 22
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nella prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente dati e informazioni in merito alle iniziative promosse e realizzate dalla Regione in attuazione del Programma regionale di cui all' articolo 19 , con l'indicazione delle risorse utilizzate.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui al comma 2 , ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.