Attività
Clausole valutative: L.R. 3 dicembre 2024, n. 11 - Friuli Venezia Giulia
Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale
Art. 15
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione delle previsioni di carattere sistemico, nonché di quelle relative agli interventi di sostegno finanziario.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, con particolare riferimento a:
a) lo stato di attuazione del Tavolo permanente di cui all'articolo 3;
b) i risultati proposti dall'attività di cui all'articolo 4;
c) i risultati dell'attività di formazione di cui all'articolo 6;
d) i risultati quantitativi e qualitativi degli interventi di cui al capo V ed eventuali proposte di modifica e integrazione.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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