Attività
Clausole valutative: L.R. 8 gennaio 2025, n. 5 - Toscana
Art. 15
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. A tal fine, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:
a) le dotazioni finanziarie ed immobiliari dei consorzi costituiti, specificando la quantità e la tipologia dei soggetti ad essi partecipanti;
b) le azioni promosse dai consorzi medesimi finalizzate alla reindustrializzazione del territorio di riferimento, le imprese coinvolte ed i risultati conseguiti;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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