Attività
Clausole valutative: L.R. 4 febbraio 2025, n. 11 - Toscana
Valorizzazione della Toscana diffusa
Art. 27
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:
a) gli interventi attivati e l’ammontare dei contributi erogati, oltre al numero delle istanze presentate in rapporto a quelle ammesse, suddivisi per comune;
b) la tipologia degli interventi finanziati ed il relativo settore di riferimento;
c) i risultati ottenuti in termini di sviluppo delle attività economiche locali;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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