Attività
Clausole valutative: L.R. 04 marzo 2025, n. 2 - Friuli Venezia Giulia
Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale
Art. 10
Clausola valutativa
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta, con propria deliberazione, al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 comprende, in particolare, i seguenti elementi:
a) i progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024;
b) l'elenco degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili complessivamente autorizzati dall'Amministrazione regionale nel corso dell'anno solare precedente alla presentazione della relazione con la relativa tipologia, potenza e localizzazione;
c) le eventuali criticità emerse nell'individuazione delle aree di cui alla cartografia redatta ai sensi dell'articolo 6 e le soluzioni proposte.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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