Attività
Clausole valutative: L.R. 13 marzo 2025, n. 1 - Marche
Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca
Art. 7
Clausola valutativa
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale presenta almeno ogni tre anni al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sull'attuazione degli interventi di cui a questa legge e una valutazione sui loro effetti.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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