Attività

Clausole valutative: L.R. 13 marzo 2025, n. 1 - Marche

Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca

Art. 7
Clausola valutativa
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale presenta almeno ogni tre anni al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sull'attuazione degli interventi di cui a questa legge e una valutazione sui loro effetti.