Attività

Clausole valutative: L.R. 19 marzo 2025, n. 17 - Basilicata

Servizio di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale (S.C.A.C.CO.)

Art. 16
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti relativamente alla realizzazione e diffusione del servizio. A tal fine, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, almeno quattro mesi prima dall’approvazione del piano annuale di cui all’articolo 5, comma 2, la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione che informi, in particolare:
a) sul numero e sulla tipologia degli enti e delle organizzazioni iscritte All’albo regionale e sulle motivazioni di eventuali cancellazioni;
b) sugli esiti del bando annuale, riferiti alla quantità e tipologia dei progetti presentati e di quelli finanziati nonché dei soggetti complessivamente impiegati per la loro realizzazione;
c) sulle attività formative promosse in favore dei giovani impiegati nei progetti, dei responsabili dei progetti e degli operatori;
d) sugli esiti dell’attività di monitoraggio e di verifica dell’attuazione dei progetti;
e) sulle iniziative regionali attivate per promuovere la conoscenza e l’informazione sul servizio, per valorizzare il periodo di servizio prestato e per potenziare l’occupabilità dei giovani che lo hanno svolto;
f) sulle eventuali criticità verificatesi e sulle misure messe in atto per farvi fronte.
2. Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione.