Attività
Clausole valutative: L.R. 27 marzo 2025, n.5 - Piemonte
Art. 7.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di assistenza e informazione alle vittime di truffe commesse con strumenti informatici o telematici aventi come presupposto la dipendenza affettiva.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 2 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento;
b) gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3;
c) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte;
d) i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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