Attività

Clausole valutative: L.R. 27 marzo 2025, n.5 - Piemonte

Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva

Art. 7.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di assistenza e informazione alle vittime di truffe commesse con strumenti informatici o telematici aventi come presupposto la dipendenza affettiva.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 2 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento;
b) gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3;
c) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte;
d) i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.